Come proporre reclamo al Garante

Nel caso in cui un soggetto interessato (utente, consumatore, privato, professionista, ecc.) “ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati“, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 140 bis D.lgs 196/2003).

Prendiamo in esame la procedura di redazione del reclamo e le modalità di trasmissione all’Autorità di controllo (ex artt. 77 GDPR e 140 bis, 142 e 143 D.lgs 196/2003).

Nonostante il Regolamento (UE) 2016/679 (anche GDPR) sia divenuto efficace il 25 maggio 2018 e il “vecchio” Codice Privacy (D.lgs 196/2003) sia stato modificato e adeguato alla nuova normativa europea il 10 agosto 2018, con il D.lgs 101/2018 , continuano a permanere situazioni di trattamento illecito dei dati personali già peraltro sanzionate dal Garante Privacy.

Mi riferisco nello specifico soprattutto ai gestori di telefonia Fastweb, TIM e Vodafone.

Stanca delle decine di chiamate e messaggi in segreteria ho deciso di agire e procedere formalmente contro questi veri e propri attacchi selvaggi inviando un reclamo al Garante per la violazione dei miei diritti, come prevede la legge.

Come si procede?

La prima cosa da fare è decidere se effettuare il reclamo da soli o farsi assistere da un legale (nel qual caso al reclamo va allegata anche la procura all’avvocato che vi rappresenta). Nel mio caso è stato facile, ma spero che con questo articolo ciascuno di voi possa essere in grado di provvedere senza ulteriori aggravi di spese. Quindi procediamo.

Cosa scriviamo nel reclamo?

L’art. 142 del GDPR ci indica le informazioni necessarie da inserire:

  1. i dati dell’interessato (vostro nome, cognome, codice fiscale, indirizzo) e il recapito per l’invio di comunicazioni (anche email, telefono o PEC)
  2. i dati del titolare (azienda che vi importuna) e/o del responsabile (se conosciuto) del trattamento (ragione sociale, indirizzo, P.iva, ecc.)
  3. una descrizione dettagliata dei fatti, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste.

Per avere un’idea dei vostri diritti potete dare un’occhiata QUI.

Per aiutare gli utenti, consumatori, ecc., il Garante ha predisposto sul sito (www.garanteprivacy.it) un MODELLO da scaricare, compilare in ogni sua parte da spedire per raccomandata A/R (indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma) oppure tramite PEC (all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.gpdp.it).

Il reclamo deve essere sottoscritto dal soggetto interessato con:

  • apposizione della firma in calce al documento, allegando copia del documento di riconoscimento, nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R
  • firma digitale, nel caso di invio a mezzo PEC.

Decisioni del Garante

Una volta spedito il reclamo, attraverso il mezzo scelto, bisognerà aspettare 3 mesi per avere informazioni sullo stato del procedimento, sempre qualora il reclamo non sia manifestamente infondato e sussistano i presupposti. A tal proposito consiglio di essere molto scrupolosi nello scrivere le circostanze della presunta lesione del diritto (indicando magari, come nel mio caso, i giorni, l’ora e il numero telefonico dal quale si ricevono le telefonate sgradite).

Il Garante deciderà entro 9 mesi (anche 12 mesi, in presenza di motivate esigenze di attività ulteriore di indagine) dalla data di presentazione del reclamo.

E dopo?

Se “tutto va bene”, il reclamo è stato redatto correttamente, seguirà un procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58 del GDPR.

Se il reclamo è stato rigettato o archiviato, il reclamante (soggetto interessato) può rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Ma in questo caso serve necessariamente un avvocato. Quest’ultimo, quindi, introdurrà il ricorso secondo il rito del lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante. N.B.: la sentenza che definisce questo giudizio non è appellabile.

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